Consiglio Regionale

Componenti del Consiglio Regionale

Presidente – Valter Carbone, valter.carbone@federmoto.it

Vice Presidente – Gianni Scovazzo  gianni.scovazzo@federmoto.it

Segretario – Giorgio Gardiol g.g62@libero.it

Consigliere – Alberto Deyme albertodeyme@hotmail.com

Consigliere – Andrea Scabrosi a.scabrosi@gmail.com

 


 


Dallo Statuto della Federazione Motociclistica Italiana
Art. 36 – IL CONSIGLIO REGIONALE
1. Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri, eletti dall’Assemblea Regionale.
2. Il Consiglio Regionale elegge nel proprio seno un Vice Presidente ed un Segretario.
3. Il Consiglio Regionale, che deve essere convocato dal Presidente del Comitato Regionale almeno 3 volte l’anno:
a) rappresenta ai fini sportivi-istituzionali, ad ogni effetto, la Federazione nell’ambito territoriale di competenza;
b) persegue, nell’ambito regionale, gli scopi ed esplica le attribuzioni di cui all’art. 3 del presente Statuto a norma del Regolamento Organico, secondo le disposizioni e gli indirizzi del Consiglio Federale e sotto la vigilanza di questo;
c) trasmette al Consiglio Federale le deliberazioni dell’Assemblea Regionale e ne cura l’esecuzione;
d) vigila, nell’ambito regionale, sull’osservanza di tutti i Regolamenti Federali;
e) esercita tutte le altre attribuzioni che possono essergli affidate dal Consiglio Federale.
4. Per la convocazione del Consiglio Regionale, per la validità delle deliberazioni e delle riunioni, per la decadenza e per l’integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

Art. 37 – IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE
1. Il Presidente del Comitato Regionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei termini e casi stabiliti, convoca l’Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili. E’ responsabile del funzionamento del Consiglio Regionale, unitamente agli altri componenti, nei confronti dell’Assemblea Regionale e del Consiglio Federale, al quale trasmette tutte le delibere assunte.
2. Nella ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico, per il Presidente della FMI.

Art. 38 – DELEGATI REGIONALI E PROVINCIALI
1. Nelle Regioni nelle quali non sia possibile istituire il Comitato Regionale, le relative attribuzioni sono svolte da un Delegato Regionale nominato dal Consiglio Federale, secondo quanto previsto dall’art. 22 comma 7 lett. j). La durata dell’incarico È quadriennale, salvo revoca da parte del Consiglio Federale e non può superare la scadenza del quadriennio olimpico.
2. Per ogni provincia e quale rappresentante ai fini sportivi e istituzionali, il Consiglio Federale, può nominare, su proposta del Presidente o Delegato Regionale, un Delegato Provinciale con compiti di promozione, sviluppo e coordinamento delle attività dei Moto Club aventi sede nella provincia, secondo quanto stabilito dai Regolamenti Federali. La durata dell’incarico È quadriennale, salvo revoca da parte del Consiglio Federale e non può superare la scadenza del quadriennio olimpico.